IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 731 del  codice  della  navigazione,  come  modificato
dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
  Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,
n. 566, recante approvazione del regolamento in materia  di  licenze,
attestati e abilitazioni aeronautiche;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1992;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n.
566, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 9, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite  dalle
seguenti:
    "  a)  piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e
non di linea quando l'attivita' venga svolta con  un  solo  pilota  a
bordo.  I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al
sessantacinquesimo anno di eta' con gli aeromobili per  i  quali  sia
prescritto  l'impiego  di  piu'  di  un pilota purche' almeno uno dei
piloti abbia un'eta' inferiore ai sessanta anni;
     b) piloti istruttori, limitatamente all'attivita' di  istruzione
di volo acrobatico;";
    b)  all'art.  42,  comma  11,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La convalida non e', inoltre, prescritta per l'attivita' di
volo minima periodica e per i  controlli  d'addestramento,  richiesti
per  mantenere  in  corso  di  validita'  e rinnovare le licenze e le
abilitazioni  aeronautiche,  qualora  la  predetta  attivita'  ed   i
controlli  siano  stati  effettuati  nell'ambito  di  una  scuola  di
pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di  un  centro
operativo   o   d'addestramento;  tale  attivita'  e  controlli  sono
attestati dai direttori delle predette scuole o  centri,  dai  piloti
controllori  autorizzati  o  dagli  ispettori  di  volo, apponendo la
propria firma, la data ed il numero di identificazione.";
    c) all'art. 51, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: "oppure la licenza di pilota privato di velivolo;";
    d)  all'art.  60, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "oppure aver conseguito il brevetto di pilota civile
di 2› grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno
cinque   anni,   presso   un   aeroclub   o   presso   una   stazione
ricetrasmittente  aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio
addetto alla manovra degli apparati;";
    e) all'art. 83, comma 3, le parole:  "Le  domande  devono  essere
presentate  entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente regolamento", sono sostituite dalle  seguenti:  "Le  domande
devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992,";
    f)   all'allegato  A,  tabella  di  equiparazione  I,  Licenze  e
attestati, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) alla lettera  f),  numero  1),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "la  stessa  disposizione di applica ai piloti che
abbiano conseguito la licenza di pilota  commerciale  di  velivolo  a
seguito  dell'entrata  in vigore del presente regolamento, ed abbiano
svolto la suindicata attivita' di volo;";
    2) alla lettera h), numero 1), le parole "in lingua inglese" sono
sostituite dalle seguenti: "in lingua italiana o inglese;";
    3) alla lettera  i),  numero  1),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "La  stessa  disposizione si applica ai piloti che
abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero,  a
seguito  dell'entrata  in  vigore  del  presente regolamento, purche'
abbiano svolto la suindicata attivita' di volo e  siano  in  possesso
dell'abilitazione  al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia
in lingua inglese.";
    4) alla lettera q), numero 1), dopo le parole:  "al  titolare  di
brevetto  di  motorista  d'aeromobile"  sono  inserite  le  seguenti:
"civile o militare";
    5) alla lettera  r),  numero  1),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole: "civile o del titolo di meccanico sperimentatore di
volo rilasciato dalle autorita' militari italiane;";
    6) dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente:
   "s-bis)  licenza  di  operatore   radiotelefonista   di   stazione
aeronautica:
    1) al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno cinque anni
dall'azienda  di  assistenza  al  volo  a  svolgere  le  funzioni  di
operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992
   Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 29
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Si  trascrive il testo dell'ultimo comma all'art. 731
          del codice della navigazione, aggiunto  dall'art.  3  della
          legge  n. 213/1983: "Il regolamento per disciplinare i casi
          e  le  modalita'  per   il   rilascio,   il   rinnovo,   la
          reintegrazione,  la  sospensione o la revoca delle licenze,
          degli  attestati  e  delle  abilitazioni,  e'  emanato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro dei trasporti, previa deliberazione del  Consiglio
          dei  Ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di Stato,
          uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze
          del  personale"  alla  convenzione  relativa  all'aviazione
          civile  internazionale  stipulata  a  Chicago il 7 dicembre
          1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo  6
          marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956,
          n. 561".
             -   La   legge   n.   141/1963   reca:  "Modifica  della
          denominazione del Ministero dei trasporti e  dell'aviazione
          civile    ed    istituzione    dell'Ispettorato    generale
          dell'aviazione civile presso  il  suddetto  Ministero".  In
          seguito  le  suddette  denominazioni  sono state modificate
          rispettivamente in  "Ministero  dei  trasporti"  (legge  14
          agosto  1974,  n.  377,  art.  13)  e  "Direzione  generale
          dell'aviazione civile" (legge 31  ottobre  1967,  n.  1085,
          art. 1).
             -   Il  D.P.R.  n.  566/1988  e'  stato  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  16
          del 20 gennaio 1989.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  9  del D.P.R. n. 566/1988, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art. 9 (Limite massimo di  eta').  -  1.  Le  attivita'
          professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di
          volo   possono   essere   svolte  fino  al  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di eta'.
             2. Il limite di cui al comma 1 e' ridotto al  compimento
          del sessantesimo anno di eta' per:
              a)  piloti  impiegati nei servizi di trasporto aereo di
          linea e non di linea quando l'attivita' venga svolta con un
          solo pilota a bordo.  I suddetti servizi di trasporto aereo
          sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di eta' con
          gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di piu'
          di un pilota purche' almeno uno dei  piloti  abbia  un'eta'
          inferiore ai sessanta anni;
              b)  piloti  istruttori,  limitatamente all'attivita' di
          istruzione di volo acrobatico;
              c) piloti collaudatori di produzione e sperimentatori;
               d) istruttori di paracadutismo".
             - Il testo dell'art. 42 del  D.P.R.  n.  566/1988,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  42  (Libretto  personale  di  volo  e libretto di
          attestazione  dell'istruzione).  -  1.  Il  Ministero   dei
          trasporti rilascia ai titolari di licenze aeronautiche, che
          svolgono  attivita'  di volo, il libretto personale di volo
          sul  quale  vengono  annotati,  a cura degli interessati, i
          voli effettuati.
             2. A richiesta degli interessati l'attivita' di volo  e'
          convalidata,  con  visto  nell'apposito spazio previsto nel
          libretto personale  di  volo,  dall'ufficio  controllo  del
          traffico   dell'aeroporto   su   cui  e'  stato  effettuato
          l'atterraggio,   o   dalla    competente    direzione    di
          circoscrizione  di  aeroporto,  sulla base dei dati forniti
          dagli organi preposti all'assistenza al volo.
             3. L'attivita' di volo  puo'  essere  anche  convalidata
          dalle  direzioni  di circoscrizione di aeroporto sulla base
          dei dati risultanti dal quaderno tecnico di bordo  e  dalla
          dichiarazione  specifica  resa  dal  pilota  interessato ai
          sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
             4.  L'attivita'  di  volo  dei   titolari   di   licenze
          aeronautiche  professionali,  impiegati  dalle  imprese  di
          navigazione aerea che effettuino i servizi di trasporto  di
          linea,  non  di linea e di lavoro aereo, o dalle imprese di
          costruzioni aeronautiche,  puo'  essere  convalidata  sulla
          base  della  documentazione fornita dalle imprese medesime,
          purche' nel computo e nell'attribuzione del tempo  di  volo
          siano osservate le disposizioni del presente regolamento.
             5.  L'attivita'  degli ispettori di volo ministeriali e'
          convalidata dal competente ufficio centrale  delle  licenze
          ed   abilitazioni   aeronautiche,   sulla   base  dei  dati
          risultanti   dal   libretto   di   volo   dell'interessato,
          confermati  dal  capo  del  servizio  che  ne  ha  disposto
          l'impiego.
             6. La scuola di pilotaggio e di paracadutismo, il centro
          operativo  o  d'addestramento,  rilascia  agli  allievi  il
          libretto  di  attestazione dell'istruzione, sul quale viene
          annotata, sotto  la  responsabilita'  del  direttore  della
          scuola,  ovvero  del  centro, e del capo istruttore, che vi
          appongono entrambi il  visto,  l'attivita'  d'addestramento
          svolta in conformita' ai programmi ministeriali.
             7.  L'attivita' di addestramento in volo e l'annotazione
          degli esiti finali dei corsi e dei seminari di  volo  viene
          trascritta, a cura dell'interessato, sul libretto personale
          di volo ed e' convalidata dalla direzione di circoscrizione
          di  aeroporto  competente, sulla base dei dati annotati sul
          predetto   libretto   di   attestazione    dell'istruzione,
          provvedendo   ad  acquisire  agli  atti  gli  estratti  del
          libretto di attestazione dell'istruzione.
             8. L'attivita' aeroscolastica degli istruttori di volo e
          dei piloti incaricati  di  attivita'  di  istruzione  e  di
          controllo,  puo'  essere  convalidata  dalla  direzione  di
          circoscrizione di aeroporto  competente  anche  sulla  base
          della  documentazione  fornita  dalle  scuole  di volo, dai
          centri operativi o d'addestramento presso  cui  i  medesimi
          operano,  con riferimento, ove ritenuto necessario, ai dati
          relativi alle ore di volo risultanti dal  quaderno  tecnico
          di bordo.
             9.  Alle  imprese  di  navigazione  aerea ed a quelle di
          costruzioni aeronautiche, alle scuole, ai centri  operativi
          o  di addestramento, e' fatto obbligo di conservare, per un
          periodo  di  cinque  anni,  la   documentazione   attinente
          all'attivita'  di  volo  e  d'addestramento, per consentire
          eventuali controlli da parte del Ministero dei trasporti.
             10. L'attivita' di volo non convalidata ai  sensi  delle
          disposizioni  di cui ai commi precedenti, anche se annotata
          sul libretto di volo,  non  e'  riconosciuta  ai  fini  del
          conseguimento,  mantenimento in corso di validita', rinnovo
          e reintegrazione delle licenze e delle abilitazioni.
             11. Non e' prescritta convalida, ai sensi  del  presente
          articolo,  per  quella  attivita'  di  volo  per  la  quale
          l'Amministrazione provveda  direttamente  alla  rilevazione
          elettronica   dei  dati.  La  convalida  non  e',  inoltre,
          prescritta per l'attivita' di volo minima periodica e per i
          controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso
          di validita' e  rinnovare  le  licenze  e  le  abilitazioni
          aeronautiche,  qualora la predetta attivita' ed i controlli
          siano  stati  effettuati  nell'ambito  di  una  scuola   di
          pilotaggio,  o  di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di
          un centro operativo o di addestramento;  tale  attivita'  e
          controlli  sono  attestati  dai  direttori  delle  predette
          scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli
          ispettori di volo, apponendo la propria firma, la  data  ed
          il numero di identificazione.
             12.  I  modelli  del  libretto  personale  di  volo, del
          libretto di attestazione  dell'istruzione  e  del  quaderno
          tecnico   di   bordo   sono  stabiliti  dal  Ministero  dei
          trasporti".
             - Il testo dell'art. 51 del  D.P.R.  n.  566/1988,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  51 (Licenza di pilota commerciale di velivolo). -
          1. La licenza di  pilota  commerciale  di  velivolo,  salvo
          quanto   stabilito  dall'art.  5,  comma  5,  autorizza  il
          titolare, entro i limiti di seguito specificati  e  secondo
          le abilitazioni possedute, a:
               a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo;
               b) svolgere, come attivita' professionale, nei servizi
          di  trasporto  aereo  di  linea  e  non di linea nonche' in
          quello di lavoro aereo, le funzioni di:
               1) pilota responsabile su velivoli certificati per  un
          solo pilota;
               2)  copilota  su  velivoli,  per  la  cui condotta sia
          prescritto piu' di un pilota;
               c)     esercitare     le     attivita'      consentite
          dall'abilitazione al volo strumentale sul velivolo (IFR).
             2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per
          il  conseguimento  della  licenza  di pilota commerciale di
          velivolo, occorre:
               a) il diploma di scuola media superiore;
               b)  la  licenza  di  pilota  commerciale  limitato  di
          velivolo, oppure la licenza di pilota privato di velivolo;
               c)  avere  svolto  l'attivita'  di  volo ed effettuato
          l'addestramento  teorico/pratico  stabiliti  dai  programmi
          ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo
          strumentale (IFR);
               oppure:
               a) il diploma di scuola media superiore;
               b)   aver   seguito  uno  specifico  corso  approvato,
          finalizzato  al  conseguimento  della  licenza  di   pilota
          commerciale di velivolo".
             -  Il  testo  dell'art.  60 del D.P.R. n. 566/1988, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  60  (Licenza  di  operatore  radiotelefonista  di
          stazione   aeronautica).  -  1.  La  licenza  di  operatore
          radiotelefonista  di  stazione  aeronautica  salvo   quanto
          stabilito  all'art.  5,  autorizza  il titolare a svolgere,
          come attivita' professionale:
               a) le funzioni connesse all'impiego  di  una  stazione
          radio  a  terra,  per  i collegamenti con gli aeromobili in
          volo, della quale conosca il tipo di  strumentazione  e  le
          relative procedure operative.
             2.  Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per
          il    conseguimento    della    licenza    di     operatore
          radiotelefonista di stazione aeronautica, occorre:
               a)  avere superato uno specifico corso di studi presso
          gli istituti tecnici aeronautici di Stato;
                oppure
                avere svolto,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          decreto   del   Ministro  dei  trasporti,  le  mansioni  di
          controllore del traffico aereo presso i  competenti  organi
          civili o militari di assistenza al volo;
                oppure
                aver  conseguito  il  brevetto di pilota civile di 2›
          grado o la licenza di pilota privato ed  avere  svolto  per
          almeno  cinque  anni,  presso  un  aero  club  o presso una
          stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le  mansioni
          di operatore radio addetto alla manovra degli apparati;
               b)    essere    in   possesso   del   certificato   di
          radiotelefonista, di cui all'art. 341  del  codice  postale
          approvato  con  D.P.R.  29  marzo  1973, n. 156, rilasciato
          dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e  del
          diploma di scuola media superiore.
             3.   I   programmi  delle  prove  teorico-pratiche  sono
          stabiliti dal  Ministero  dei  trasporti  d'intesa  con  il
          Ministero delle poste e telecomunicazioni".
             -  Il  testo  dell'art.  83 del D.P.R. n. 566/1988, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art. 83 (Disposizione transitoria). -  1.  Coloro  che,
          alla  data  di  entrata in vigore del presente Regolamento,
          siano  titolari  di  brevetti,  attestati,  autorizzazioni,
          certificazioni, abilitazioni e qualificazioni di volo o per
          servizi  a  terra,  rilasciati dal Ministero dei trasporti,
          hanno  diritto  di  ottenere  le  corrispondenti   licenze,
          attestati  e abilitazioni indicati nell'allegato A, tabelle
          di equiparazione I e II, purche' i titoli siano in corso di
          validita'.
             2.  I  requisiti richiesti per il rilascio dei titoli di
          cui al comma 1, devono essere posseduti  al  momento  della
          presentazione dell'istanza.
             3.  Le  domande  devono  essere  presentate  entro il 31
          dicembre 1992, secondo le modalita' stabilite dal Ministero
          dei  trasporti.  Trascorso  tale  termine,  i  titolari  di
          brevetti,    attestati,   autorizzazioni,   certificazioni,
          abilitazioni e qualificazioni, che non  abbiano  presentato
          la prescritta domanda, decadono dai predetti titoli".
 
             - Il testo dell'allegato A, tabella di equiparazione  I,
          Licenze  e  attestati,  annesso al D.P.R. n. 566/1988, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             " a) Attestato di allievo pilota:
              1) al titolare del brevetto di pilota civile  di  primo
          grado;
              b)   attestato  per  svolgere  il  servizio  di  pronto
          soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili:
              1) al titolare dell'attestato rilasciato ai sensi della
          legge 2 marzo 1974, n. 72;
              c) licenza di pilota privato di velivolo:
              1) al titolare del brevetto di pilota civile  di  primo
          grado  che  abbia  effettuato almeno 40 ore di attivita' di
          volo  e  superi  un   esame   integrativo   teorico/pratico
          stabilito dal Ministero dei trasporti;
              2) al titolare del brevetto di pilota civile di secondo
          grado;
              d) licenza di pilota commerciale limitato di velivolo:
              1)  al  titolare del brevetto di pilota civile di terzo
          grado che abbia effettuato complessivamente almeno 150  ore
          di volo su velivolo;
              e) licenza di pilota commerciale di velivolo;
              1)  al  titolare del brevetto di pilota civile di terzo
          grado che abbia effettuato non meno di 200 ore su  velivolo
          di  cui almeno 150 in qualita' di pilota responsabile e sia
          in possesso della  qualificazione  al  volo  strumentale  e
          dell'abilitazione  alla  radiotelefonia  per aeromobili, in
          lingua inglese;
              f) licenza di pilota di linea di velivolo:
              1) al titolare del brevetto di pilota civile  di  terzo
          grado  che  sia  in  possesso  della qualificazione al volo
          strumentale (IFR),  dell'abilitazione  alla  radiotelefonia
          per  aeromobili,  in  lingua  inglese,  ed abbia effettuato
          almeno 1.500 ore di volo totali, delle quali almeno 500  di
          volo  IFR,  come  pilota  responsabile  (ovvero  1.000 come
          copilota), su velivoli per la cui condotta  sia  prescritto
          piu'  di  un  pilota;  la stessa disposizione si applica ai
          piloti  che  abbiano  conseguito  la  licenza   di   pilota
          commerciale  di  velivolo, a seguito dell'entrata in vigore
          del presente regolamento, ed abbiano svolto  la  suindicata
          attivita' di volo;
              2)  ai piloti, gia' autorizzati a svolgere attivita' di
          collaudo di produzione e di sperimentazione, ai quali possa
          essere  rilasciata  l'abilitazione   di   collaudatore   di
          produzione o sperimentatore;
              g) licenza di pilota privato di elicottero:
              1)  al  titolare  del  brevetto  di  pilota  privato di
          elicottero che abbia effettuato almeno 40 ore  di  volo  su
          elicotteri;
              h) licenza di pilota commerciale di elicottero:
              1)  al  titolare  del brevetto di pilota commerciale di
          elicottero che abbia effettuato non meno di 200 ore di volo
          su elicottero di cui  almeno  150  in  qualita'  di  pilota
          responsabile  e  sia  in  possesso  dell'abilitazione  alla
          radiotelefonia  per  aeromobili,  in  lingua   italiana   o
          inglese;
               i) licenza di pilota di linea di elicottero:
              1)  al  titolare  del brevetto di pilota commerciale di
          elicottero, che sia in  possesso  della  qualificazione  al
          volo     strumentale    (IFR),    dell'abilitazione    alla
          radiotelefonia per aeromobili in lingua  inglese  ed  abbia
          effettuato  1.500  ore di volo totali, delle quali non meno
          di 1.000 su elicottero.
             L'attivita' di volo su elicottero dovra' comprendere:
              300 ore da pilota responsabile;
              100 ore di navigazione;
               50 ore su plurimotori;
               50 ore di volo  strumentale  ovvero  IFR,  di  cui  20
          possono  essere  effettuate  su  velivolo  o  su allenatore
          strumentale;
               50 ore di volo notturno,  di  cui  20  possono  essere
          effettuate  su  velivolo. La stessa disposizione si applica
          ai piloti che  abbiano  conseguito  la  licenza  di  pilota
          commerciale di elicottero, a seguito dell'entrata in vigore
          del   presente   regolamento,  purche'  abbiano  svolto  la
          suindicata  attivita'  di  volo   e   siano   in   possesso
          dell'abilitazione  al  volo strumentale e dell'abilitazione
          alla fonia in lingua inglese;
              l) licenza di pilota di aliante;
              1) al  titolare  del  brevetto  di  pilota  di  aliante
          veleggiatore;
              m) licenza di pilota di pallone libero;
              1)  al  titolare  del  brevetto  di  pilota  di pallone
          libero;
              n) licenza di pilota di dirigibile;
              1) al titolare del brevetto di pilota di dirigibile;
              o) licenza di navigatore:
              1) al titolare del brevetto di ufficiale  di  rotta  di
          seconda  classe,  che  abbia  superato un esame integrativo
          stabilito dal Ministero dei trasporti;
              2) al titolare del brevetto di ufficiale  di  rotta  di
          prima classe;
              p)   licenza  di  tecnico  di  volo,  con  le  relative
          abilitazioni:
              1) al titolare del brevetto di  motorista  d'aeromobile
          che  dimostri  di  aver svolto almeno 100 ore di volo nelle
          mansioni proprie del tecnico di volo e che sia in  possesso
          della  abilitazione  alla radiotelefonia per aeromobile, in
          lingua inglese. L'abilitazione per  tipo  viene  rilasciata
          previa  dimostrazione dell'avvenuto addestramento presso un
          centro operativo  o  d'addestramento  di  una  societa'  di
          navigazione   aerea,   riconosciuto   dal   Ministero   dei
          trasporti;
              q)  licenza  di  tecnico  di  volo  per  i  collaudi di
          produzione:
              1) al titolare di brevetto  di  motorista  d'aeromobile
          civile  o  militare che dimostri di avere svolto per almeno
          cinque anni le mansioni proprie del tecnico di collaudo  di
          produzione  presso  imprese  di  costruzioni aeronautiche o
          enti militari;
              r) licenza  di  tecnico  di  volo  per  i  collaudi  di
          sperimentazione:
              1)  a  coloro che dimostrino di avere svolto per almeno
          cinque anni  le  relative  mansioni  presso  un'impresa  di
          costruzioni  aeronautiche  o  enti  militari e che siano in
          possesso del titolo di studio prescritto per  tale  licenza
          ovvero  del brevetto di motorista d'aeromobile civile o del
          titolo di meccanico sperimentatore di volo rilasciato dalle
          autorita' militari italiane;
             s) licenza di paracadutista:
              1) al titolare di brevetto di paracadutista  rilasciato
          dall'Aero   club   d'Italia,   dall'Associazione  nazionale
          paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) o da altra associazione
          paracadutistica riconosciuta dal Ministero dei trasporti;
             s-bis) licenza di operatore radiotelefonista di stazione
          aeronautica:
               1) al titolare di autorizzazione rilasciata da  almeno
          5  anni  dall'Azienda  di  assistenza al volo a svolgere le
          funzioni  di   operatore   radiotelefonista   di   stazione
          aeronautica AFIS".